TFR colf e badanti: come si calcola e quando si liquida

TFR colf e badanti: come si calcola e quando si liquida

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), comunemente chiamato “liquidazione”, spetta anche ai lavoratori domestici regolarmente assunti: colf, badanti e baby-sitter.

Come si calcola? Quando viene pagato? Ed è possibile richiederne un anticipo durante il rapporto di lavoro?

In questo articolo vediamo le regole principali per gestire correttamente il TFR nel lavoro domestico.

Che cos’è il TFR nel lavoro domestico?

Il TFR è una somma che il datore di lavoro accantona anno dopo anno durante il rapporto di lavoro, per poi corrisponderla al lavoratore al momento della cessazione. Non si tratta di un premio né di una scelta facoltativa: è un obbligo previsto dall’articolo 2120 del Codice Civile e confermato per il settore domestico dal CCNL Lavoro Domestico.

Il diritto al TFR spetta a tutti i lavoratori domestici regolarmente assunti, siano essi conviventi o non conviventi, a tempo pieno o part-time.

Come si calcola il TFR di una colf o di una badante?

In linea generale, ogni anno matura una quota di TFR calcolata dividendo la retribuzione utile annua per 13,5. Nella retribuzione utile rientrano gli elementi retributivi previsti dal CCNL, compreso l’eventuale valore convenzionale di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi. Per un quadro dei valori retributivi di riferimento, consulta la pagina Retribuzioni di DOMINA.

Un esempio di calcolo

Supponiamo che una colf abbia una retribuzione utile ai fini del TFR pari a 15.000 euro nell’arco dell’anno.

La quota di TFR maturata in quell’anno sarà pari a: 15.000 € ÷ 13,5 = 1.111,11 euro circa

L’esempio è puramente indicativo: l’importo effettivo deve essere determinato sulla base della situazione contrattuale e retributiva del singolo rapporto di lavoro.

Come si rivaluta il TFR nel tempo?

Le quote di TFR accantonate negli anni precedenti non restano ferme, ma vengono rivalutate annualmente.

La rivalutazione si calcola applicando una percentuale fissa dell’1,5% più il 75% del tasso di inflazione, e viene applicata al 31 dicembre di ogni anno sul montante di TFR accantonato fino al 31 dicembre dell’anno precedente.

Quando viene liquidato il TFR?

Il TFR va liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa: dimissioni, licenziamento, scadenza di un contratto a tempo determinato o, nei casi previsti, decesso del lavoratore.

La liquidazione avviene insieme alle altre spettanze di fine rapporto, come le ferie non godute, l’eventuale rateo di tredicesima e l’ultima retribuzione dovuta.

In caso di dubbi o contestazioni sull’importo liquidato, DOMINA offre ai propri soci un servizio dedicato di assistenza vertenze.

È possibile richiedere un anticipo del TFR?

Sì. Il CCNL del lavoro domestico prevede la possibilità, per il lavoratore, di richiedere un anticipo sul TFR maturato una volta all’anno, generalmente fino al 70% dell’importo accantonato fino a quel momento.

La richiesta va presentata per iscritto, ed è buona prassi conservarne traccia scritta insieme all’importo eventualmente corrisposto, per evitare contestazioni al momento della liquidazione finale.

Il TFR è tassato in busta paga?

No. Nel lavoro domestico il datore di lavoro è un privato e non riveste il ruolo di sostituto d’imposta: al momento della liquidazione non applica quindi alcuna ritenuta fiscale sul TFR.

La tassazione del TFR, che avviene secondo il regime della tassazione separata, viene gestita successivamente secondo la normativa fiscale vigente, e non riguarda direttamente gli adempimenti del datore di lavoro in busta paga.

Cosa deve verificare il datore di lavoro prima della liquidazione?

Per liquidare correttamente il TFR a fine rapporto, è utile controllare:

  • la retribuzione utile maturata anno per anno
  • le rivalutazioni annuali applicate al montante accantonato
  • eventuali anticipi già corrisposti al lavoratore
  • le altre spettanze di fine rapporto da liquidare insieme al TFR
  • l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, evitando i contanti

Per semplificare questi calcoli, DOMINA mette a disposizione dei propri soci un servizio di gestione del contratto e delle buste paga.

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FAQ sul TFR di colf e badanti

Il TFR spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?

Sì. Il TFR è un diritto già maturato dal lavoratore e non può essere negato, indipendentemente dal motivo della cessazione del rapporto.

Il TFR può essere pagato mensilmente in busta paga?

No, la liquidazione mensile non è prevista dalla normativa: il TFR va corrisposto alla cessazione del rapporto, salvo la possibilità di un anticipo annuale su richiesta del lavoratore.

Quanto si può anticipare del TFR maturato?

Generalmente fino al 70% dell’importo maturato, una sola volta all’anno, su richiesta scritta del lavoratore.

Il datore di lavoro deve trattenere le tasse sul TFR?

No, il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta: la tassazione del TFR viene gestita successivamente secondo il regime della tassazione separata.

Come si calcola il TFR se la colf o la badante è convivente?

La logica di calcolo è la stessa, ma nella retribuzione utile va incluso anche il valore convenzionale di vitto e alloggio previsto dal CCNL.

Hai dubbi sul calcolo del TFR della tua colf o badante?

Calcolare correttamente il TFR, tenendo conto di rivalutazioni ed eventuali anticipi, richiede attenzione soprattutto quando il rapporto di lavoro dura da diversi anni.

DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico, assiste le famiglie nella gestione del rapporto di lavoro con colf, badanti e baby-sitter.

Con il tesseramento gratuito è possibile ricevere informazioni e consulenza sul calcolo e sulla liquidazione del TFR.