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Procedura di emersione del lavoro domestico


Procedura di emersione del lavoro domestico

Regolarizzare colf e badanti con la sanatoria 2020

Per i datori di lavoro domestico italiani o stranieri, con il decreto Rilancio art. 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 è prevista la possibilità:

  • di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato,
  • di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020.

 

La presenza dei lavoratori domestici prima dell’8 marzo dovrà essere verificabile attraverso almeno una delle seguenti modalità:

  • i rilievi fotodattiloscopici,
  • la dichiarazione di presenza di cui alla legge 28 maggio 2007 n. 68,
  • una documentazione di data certa, proveniente da organismi pubblici.

 

Le domande potranno essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio presso:

 

Prima della presentazione dell’istanza, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento di un contributo di 500 Euro per ciascun lavoratore. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento “F24 – REDT 2020” – scaricabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno.

In caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro è previsto anche il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

 

Chi può presentare domanda?

Le istanze potranno essere presentate da:

  • cittadini italiani,
  • cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea,
  • stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

 

La procedura di emersione potrà essere attivata solo da coloro che hanno un reddito imponibile:

  • non inferiore a 20mila euro in caso di nucleo familiare con una sola persona percettore di reddito,
  • non inferiore a 27mila euro in caso di nucleo familiare composto da più conviventi.

 

I requisiti reddituali non si applicano ai datori di lavoro domestico affetti da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presentano l’istanza per un lavoratore domestico straniero addetto alla propria assistenza.

 

Tutte le indicazioni per la procedura di emersione del lavoro domestico sono contenute nella circolare del Ministero dell’Interno e nel manuale INPS Emersione rapporti di lavoro.

 

Chi non può presentare domanda?

Non sono ammessi alla procedura i datori di lavoro che risultano condannati, negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per:

  • favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’0art.600 del codice penale,
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del codice penale,
  • reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

 

Saranno rifiutate anche le istanze del datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, o non ha provveduto alla successiva assunzione del lavoratore.

Per la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo dei lavoratori domestici introdotta dall’articolo 103 del Decreto Rilancio consigliamo la lettura di Lavoro domestico, come richiedere i permessi di soggiorno temporanei.